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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 536
Pubblicazione della sentenza come effetto della condanna

1. Nei casi previsti dall'art. 36 del codice penale, il giudice stabilisce nel dispositivo se la sentenza deve essere pubblicata per intero o per estratto e designa il giornale o i giornali in cui deve essere inserita (...

Note:
(1)

Le sentenze soggette a forme di pubblicità particolare vanno redatte, a cura dell'ufficio, in lingua tedesca o ladina, oltre che in italiano (artt. 27 e 32 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, come modificato con D.L.vo 29 maggio 2001, n. 283).

(2)

L'art. 12 del D.L.vo 10 marzo 2000, n. 74, ricollega alla condanna per un delitto tributario previsto dal decreto stesso, la pubblicazione della sentenza a norma dell'art. 36 c.p.

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