News
Explora
Rubriche
Libreria
CCNL
Strumenti
Fonti
Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 516
Modifica della imputazione

(1) (2) (3) ...

Note:
(1)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 265 del 30 giugno 1994, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 516 e 517 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevedono la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione di pena a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, relativamente al fatto diverso o al reato concorrente contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale ovvero quando l'imputato ha tempestivamente e ritualmente proposto la richiesta di applicazione di pena in ordine alle originarie imputazioni.

(2)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 530 del 29 dicembre 1995, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo articolo nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di proporre domanda di oblazione, ai sensi degli artt. 162 e 162 bis del codice penale, relativamente al fatto diverso contestato in dibattimento.

(3)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 333 del 18 dicembre 2009, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo articolo nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al fatto diverso contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento di esercizio dell'azione penale.

(4)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 273 del 5 dicembre 2014, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo articolo nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al fatto diverso emerso nel corso dell'istruzione dibattimentale, che forma oggetto della nuova contestazione.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 206 del 17 luglio 2017, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo articolo nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, relativamente al fatto diverso emerso nel corso dell'istruzione dibattimentale, che forma oggetto della nuova contestazione.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 14 dell'11 febbraio 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo articolo, nella parte in cui, in seguito alla modifica dell'originaria imputazione, non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento la sospensione del procedimento con messa alla prova.

(5)

Il comma 1 bis è stato aggiunto dall'art. 186 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.

(6)

Questo comma è stato aggiunto dall'art. 47, comma 4, della L. 16 dicembre 1999, n. 479.

Il tuo sistema intelligente di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?