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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 600
Provvedimenti in ordine all'esecuzione delle condanne civili

1. Se il giudice di primo grado ha omesso di pronunciare sulla richiesta di provvisoria esecuzione proposta a norma dell'art. 540 comma 1 ovvero l'ha rigettata, la parte civile (...

Note:
(1)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 353 del 27 luglio 1994, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui prevede che il giudice di appello può disporre la sospensione dell'esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale «quando possa derivarne grave e irreparabile danno», anziché «quando ricorrono gravi motivi».

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