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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 512
Lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione

1. Il giudice, a richiesta di parte, dispone che sia data lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, (1) dal pubblico ministero, dai difensori delle parti private ...

Note:
(1)

Le parole: «dalla polizia giudiziaria,» sono state aggiunte dall'art. 8, comma 2, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, in tema di criminalità mafiosa, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 1992, n. 356.

(2)

Le parole: «, dai difensori delle parti private» sono state inserite dall'art. 18 della L. 7 dicembre 2000, n. 397.

(3)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 218 del 20 ottobre 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui non prevede che, alle condizioni ivi stabilite, sia data lettura delle dichiarazioni rese al giudice per le indagini preliminari in sede di interrogatorio di garanzia dall'imputato di un reato collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lettera b), che, avendo ricevuto l'avvertimento di cui all'art. 64, comma 3, lettera c), sia stato citato per essere sentito come testimone.

(4)

Questo comma è stato aggiunto dall'art. 2 del D.L. 22 settembre 2006, n. 259, convertito, con modificazioni, nella L. 20 novembre 2006, n. 281.

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