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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 579
Impugnazione di sentenze che dispongono misure di sicurezza

1. Contro le sentenze di condanna (533 ss.), o di proscioglimento (529 ss.) ...

Note:
(1)

Le parole: «di proscioglimento o di non luogo a procedere» sono state così sostituite dalle attuali: «o di proscioglimento» dall'art. 23, comma 2, della L. 16 dicembre 1999, n. 479.

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