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Assistenza
Art. 501 - Esame dei periti e dei consulenti tecnici
Art. 502 - Esame a domicilio di testimoni, periti e consulenti tecnici
Art. 503 - Esame delle parti private
Art. 504 - Opposizioni nel corso dell'esame dei testimoni
Art. 505 - Facoltà degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato
Art. 506 - Poteri del presidente in ordine all'esame dei testimoni e delle parti private
Art. 507 - Ammissione di nuove prove
Art. 508 - Provvedimenti conseguenti all'ammissione della perizia nel dibattimento
Art. 509 - Sospensione del dibattimento per esigenze istruttorie
Art. 510 - Verbale di assunzione dei mezzi di prova
Art. 511 - Letture consentite
Art. 511 bis - Lettura di verbali di prove di altri procedimenti
Art. 512 - Lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione
Art. 512 bis - Lettura di dichiarazioni rese da persona residente all'estero
Art. 513 - Lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare
Art. 514 - Letture vietate
Art. 515 - Allegazione di atti al fascicolo per il dibattimento
Capo IV - Nuove contestazioni
Art. 516 - Modifica della imputazione
Art. 517 - Reato concorrente e circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento
Art. 518 - Fatto nuovo risultante dal dibattimento
Art. 519 - Diritti delle parti
Art. 520 - Nuove contestazioni all'imputato contumace o non presente
Art. 521 - Correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza
Art. 521 bis - Modifiche della composizione del giudice a seguito di nuove contestazioni
Art. 522 - Nullità della sentenza per difetto di contestazione
Capo V - Discussione finale
Art. 523 - Svolgimento della discussione
Art. 524 - Chiusura del dibattimento
Titolo III - Sentenza
Capo I - Deliberazione
Art. 525 - Immediatezza della deliberazione
Art. 526 - Prove utilizzabili ai fini della deliberazione
Art. 527 - Deliberazione collegiale
Art. 528 - Lettura del verbale in camera di consiglio
Capo II - Decisione
Sezione I - Sentenza di proscioglimento
Art. 529 - Sentenza di non doversi procedere
Art. 530 - Sentenza di assoluzione
Art. 531 - Dichiarazione di estinzione del reato
Art. 532 - Provvedimenti sulle misure cautelari personali
Sezione II - Sentenza di condanna
Art. 533 - Condanna dell'imputato
Art. 534 - Condanna del civilmente obbligato per la pena pecuniaria
Art. 535 - Condanna alle spese
Art. 536 - Pubblicazione della sentenza come effetto della condanna
Art. 537 - Pronuncia sulla falsità di documenti
Art. 537 bis - Indegnità a succedere
Sezione III - Decisione sulle questioni civili
Art. 538 - Condanna per la responsabilità civile
Art. 539 - Condanna generica ai danni e provvisionale
Art. 540 - Provvisoria esecuzione delle disposizioni civili
Art. 541 - Condanna alle spese relative all'azione civile
Art. 542 - Condanna del querelante alle spese e ai danni
Art. 543 - Ordine di pubblicazione della sentenza come riparazione del danno
Capo III - Atti successivi alla deliberazione
Art. 544 - Redazione della sentenza
Art. 545 - Pubblicazione della sentenza
Art. 545 bis - Condanna a pena sostitutiva
Art. 546 - Requisiti della sentenza
Art. 547 - Correzione della sentenza
Art. 548 - Deposito della sentenza
Libro VIII - Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica 1
Titolo I - Disposizione generale
Art. 549 - Norme applicabili al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica
Titolo II - Citazione diretta a giudizio
Art. 550 - Casi di citazione diretta a giudizio
Art. 551 - Procedimenti connessi
Art. 552 - Decreto di citazione a giudizio
Art. 553 - Trasmissione degli atti al giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale
Art. 554 - Atti urgenti
Art. 554 bis - Udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta
Art. 554 ter - Provvedimenti del giudice
Art. 554 quater - Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere
Art. 554 quinquies - Revoca della sentenza di non luogo a procedere
Art. 555 - Udienza dibattimentale a seguito della citazione diretta
Titolo III - Procedimenti speciali
Art. 556 - Giudizio abbreviato e applicazione della pena su richiesta
Art. 557 - Procedimento per decreto
Art. 558 - Convalida dell'arresto e giudizio direttissimo
Art. 558 bis - Giudizio immediato
Titolo IV - Dibattimento
Art. 559 - Dibattimento
Art. 560 - Giudizio abbreviato
Art. 561 - Udienza per il giudizio abbreviato
Art. 562 - Trasformazione del rito
Art. 563 - Applicazione della pena su richiesta
Art. 564 - Tentativo di conciliazione
Art. 565 - Procedimento per decreto
Art. 566 - Convalida dell'arresto e giudizio direttissimo
Art. 567 - Dibattimento
Libro IX - Impugnazioni 1
Titolo I - Disposizioni generali
Art. 568 - Regole generali
Art. 569 - Ricorso immediato per cassazione
Art. 570 - Impugnazione del pubblico ministero
Art. 571 - Impugnazione dell'imputato
Art. 572 - Richiesta della parte civile o della persona offesa
Art. 573 - Impugnazione per i soli interessi civili
Art. 574 - Impugnazione dell'imputato per gli interessi civili
Art. 575 - Impugnazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria
Art. 576 - Impugnazione della parte civile e del querelante
Art. 577 - Impugnazione della persona offesa per i reati di ingiuria e diffamazione
Art. 578 - Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione e nel caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione
Art. 578 bis - Decisione sulla confisca in casi particolari nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione
Art. 578 ter - Decisione sulla confisca e provvedimenti sui beni in sequestro nel caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione
Art. 579 - Impugnazione di sentenze che dispongono misure di sicurezza
Art. 580 - Conversione del ricorso in appello
Art. 581 - Forma dell'impugnazione
Art. 582 - Presentazione dell'impugnazione
Art. 583 - Spedizione dell'atto di impugnazione
Art. 584 - Notificazione della impugnazione
Art. 585 - Termini per l'impugnazione
Art. 586 - Impugnazione di ordinanze emesse nel dibattimento
Art. 587 - Estensione dell'impugnazione
Art. 588 - Sospensione della esecuzione
Art. 589 - Rinuncia all'impugnazione
Art. 590 - Trasmissione di atti in seguito all'impugnazione
Art. 591 - Inammissibilità dell'impugnazione
Art. 592 - Condanna alle spese nei giudizi di impugnazione
Titolo II - Appello
Art. 593 - Casi di appello
Art. 593 bis - Appello del pubblico ministero
Art. 594 - Appello del pubblico ministero
Art. 595 - Appello incidentale
Art. 596 - Giudice competente
Art. 597 - Cognizione del giudice di appello
Art. 598 - Estensione delle norme sul giudizio di primo grado al giudizio di appello
Art. 598 bis - Decisioni in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti
Art. 598 ter - Assenza dell'imputato in appello
Art. 599 - Decisioni in camera di consiglio con la partecipazione delle parti
Art. 599 bis - Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello
Art. 600 - Provvedimenti in ordine all'esecuzione delle condanne civili