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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 544
Redazione della sentenza

1. Conclusa la deliberazione (525 ss.), il presidente redige e sottoscrive il dispositivo. Subito dopo è redatta una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la sentenza è fondata.

...

Note:
(1)

L'originario termine di trenta giorni è stato ridotto a quindici dall'art. 6 del D.L. 1 marzo 1991, n. 60, convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 1991, n. 133, recante modifiche in tema di durata della custodia cautelare.

(2)

Questo comma è stato aggiunto dall'art. 4, comma 2, del D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, nella L. 19 gennaio 2001, n. 4. Ai sensi dell'art. 5 del predetto provvedimento, questa disposizione si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.L. n. 341/2000.

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