
La Corte costituzionale, con sentenza n. 26 del 6 febbraio 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 320 del 20 luglio 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui prevede che l'appello proposto dal pubblico ministero, prima dell'entrata in vigore della medesima legge, contro una sentenza di proscioglimento emessa a seguito di giudizio abbreviato, è dichiarato inammissibile.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 85 del 4 aprile 2008, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui prevede che l'appello proposto prima dell'entrata in vigore della medesima legge dall'imputato, a norma dell'art. 593 c.p.p., contro una sentenza di proscioglimento, relativa a reato diverso dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, sia dichiarato inammissibile.
Le parole: «in ogni caso» sono state inserite dall'art. 2, comma 1, lett. a), del D.L.vo 6 febbraio 2018, n. 11.
Le parole: «e le sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa» sono state inserite dall'art. 2, comma 1, lett. b), del D.L.vo 6 febbraio 2018, n. 11.
Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 1 della L. 20 febbraio 2006, n. 46.
Si veda l'art. 10 della medesima legge, di cui si riporta il testo:
«10. 1. La presente legge si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima.
«2. L'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dall'imputato o dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della presente legge viene dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile ******.
«3. Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento di inammissibilità di cui al comma 2 può essere proposto ricorso per cassazione contro le sentenze di primo grado.
«4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche nel caso in cui sia annullata, su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza, una sentenza di condanna di una corte di assise di appello o di una corte di appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione.
«5. Nei limiti delle modificazioni apportate dall'articolo 8 della presente legge possono essere presentati i motivi di cui all'articolo 585, comma 4, del codice di procedura penale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».
La Corte costituzionale, con sentenza n. 26 del 6 febbraio 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della L. 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui, sostituendo questo articolo, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, c.p.p, se la nuova prova è decisiva.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 85 del 4 aprile 2008, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della L. 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui, sostituendo questo articolo, esclude che l'imputato possa appellare contro le sentenze di proscioglimento relative a reati diversi dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva.
Questo comma è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. a), del D.L.vo 6 febbraio 2018, n. 11.
Questo periodo è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. p), della L. 9 agosto 2024, n. 114, a decorrere dal 25 agosto 2024.
Le parole: «in ogni caso» sono state inserite dall'art. 2, comma 1, lett. a), del D.L.vo 6 febbraio 2018, n. 11.
Questo comma è stato così sostituito dall'art. 34, comma 1, lett. a), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.
Si riporta il testo precedente:
«3. Sono in ogni caso **** inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda e le sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa *****.».
Le parole: «e le sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa» sono state inserite dall'art. 2, comma 1, lett. b), del D.L.vo 6 febbraio 2018, n. 11.