
1. Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio. Con la sentenza il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza...
La Corte costituzionale, con sentenza n. 26 del 6 febbraio 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 320 del 20 luglio 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui prevede che l'appello proposto dal pubblico ministero, prima dell'entrata in vigore della medesima legge, contro una sentenza di proscioglimento emessa a seguito di giudizio abbreviato, è dichiarato inammissibile.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 85 del 4 aprile 2008, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui prevede che l'appello proposto prima dell'entrata in vigore della medesima legge dall'imputato, a norma dell'art. 593 c.p.p., contro una sentenza di proscioglimento, relativa a reato diverso dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, sia dichiarato inammissibile.
Contenuti ulteriori della sentenza di condanna sono previsti da specifica normativa: privazione dei diritti elettorali e pubblici nonché cessazione dell'efficacia della registrazione della stampa (artt. 5 comma 2 e 8 comma 3 della L. 20 giugno 1952, n. 645, sul partito fascista); demolizione delle opere abusive (art. 31, comma 9, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380); divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche e obbligo di presentarsi durante lo svolgimento delle competizioni (art. 6 comma 7 della L. 13 dicembre 1989, n. 401); divieto di espatrio e ritiro della patente di guida (art. 85, T.U. 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di stupefacenti); sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni amministrative accessorie (art. 222 comma 1 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 c.s.); modalità di svolgimento della attività non retribuita (art. 2 comma 1 del D.M. 4 agosto 1994, n. 569, in materia di discriminazione e genocidio); comunicazione alla Consob della sentenza (art. 32 del D.L.vo 27 gennaio 2010, n. 39).
Questo comma è stato così sostituito dall'art. 5 della L. 20 febbraio 2006, n. 46.
Si veda l'art. 10 della medesima legge, di cui si riporta il testo:
«10. 1. La presente legge si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima.
«2. L'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dall'imputato o dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della presente legge viene dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile ******.
«3. Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento di inammissibilità di cui al comma 2 può essere proposto ricorso per cassazione contro le sentenze di primo grado.
«4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche nel caso in cui sia annullata, su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza, una sentenza di condanna di una corte di assise di appello o di una corte di appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione.
«5. Nei limiti delle modificazioni apportate dall'articolo 8 della presente legge possono essere presentati i motivi di cui all'articolo 585, comma 4, del codice di procedura penale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».
Questo comma è stato aggiunto dall'art. 4, comma 1, del D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, nella L. 19 gennaio 2001, n. 4. Ai sensi dell'art. 5 del predetto provvedimento, questa disposizione si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.L. n. 341/2000.