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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 588
Sospensione della esecuzione

1. Dal momento della pronuncia, durante i termini per impugnare (585) e fino all'esito del giudizio di impugnazione, l'esecuzione del provvedimento impugnato è sospesa, salvo che la legge disponga altrimenti...

Note:
(1)

A norma dell'art. 41 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, sul processo penale a carico di imputati minorenni, è escluso l'effetto sospensivo dell'appello contro i provvedimenti del magistrato di sorveglianza per i minorenni, in materia di misure di sicurezza, salva diversa disposizione del tribunale per i minorenni.

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