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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 584
Notificazione della impugnazione

1. A cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, l'atto di impugnazione è comunicato al pubblico ministero presso il medesimo giudice ed è notificato alle parti private senza ritardo (...

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