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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 577
Impugnazione della persona offesa per i reati di ingiuria e diffamazione

(1)

1. La persona offesa costituita parte civile può proporre impugnazione, anche agli effetti penali, contro le sentenze di condanna e di proscioglimento per i reati di ingiuria e diffamazione.

Note:
(1)

Questo articolo è stato abrogato dall'art. 9, comma 1, della L. 20 febbraio 2006, n. 46.

Si veda l'art. 10 della medesima legge, di cui si riporta il testo:

«10. 1. La presente legge si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima.

«2. L'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dall'imputato o dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della presente legge viene dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile .

«3. Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento di inammissibilità di cui al comma 2 può essere proposto ricorso per cassazione contro le sentenze di primo grado.

«4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche nel caso in cui sia annullata, su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza, una sentenza di condanna di una corte di assise di appello o di una corte di appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione.

«5. Nei limiti delle modificazioni apportate dall'articolo 8 della presente legge possono essere presentati i motivi di cui all'articolo 585, comma 4, del codice di procedura penale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

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