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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 521
Correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza

1. Nella sentenza il giudice può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, purché il reato non ecceda la sua competenza (5 ss., ...

Note:
(1)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 188 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999. Si riporta il testo previgente:

«1. Nella sentenza il giudice può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, purché il reato non ecceda la sua competenza».

(2)

Le parole da: «, ovvero non risulti ...» fino alla fine del comma, sono state aggiunte dall'art. 47, comma 6, della L. 16 dicembre 1999, n. 479 e poi soppresse dall'art. 2 undecies del D.L. 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, nella L. 5 giugno 2000, n. 144.

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