
La Corte costituzionale, con sentenza n. 265 del 30 giugno 1994, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 516 e 517 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevedono la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione di pena a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, relativamente al fatto diverso o al reato concorrente contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale ovvero quando l'imputato ha tempestivamente e ritualmente proposto la richiesta di applicazione di pena in ordine alle originarie imputazioni.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 530 del 29 dicembre 1995, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo articolo nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di proporre domanda di oblazione, ai sensi degli artt. 162 e 162 bis del codice penale, relativamente al reato concorrente contestato in dibattimento.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 333 del 18 dicembre 2009, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo articolo nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato concorrente contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento di esercizio dell'azione penale.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 237 del 26 ottobre 2012, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo articolo, nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato concorrente emerso nel corso dell'istruzione dibattimentale, che forma oggetto della nuova contestazione.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 184 del 25 giugno 2014, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo articolo, nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione di pena, a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, in seguito alla contestazione nel dibattimento di una circostanza aggravante che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 139 del 9 luglio 2015, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo articolo, nella parte in cui, nel caso di contestazione di una circostanza aggravante che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale, non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato oggetto della nuova contestazione.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 141 del 5 luglio 2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo articolo, nella parte in cui, in seguito alla nuova contestazione di una circostanza aggravante, non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento la sospensione del procedimento con messa alla prova.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 82 dell'11 aprile 2019, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo articolo, nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione della pena, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., relativamente al reato concorrente emerso nel corso del dibattimento e che forma oggetto di nuova contestazione.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 146 del 14 giugno 2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo articolo, nella parte in cui non prevede, in seguito alla contestazione di reati connessi a norma dell'art. 12, comma 1, lett. b), c.p.p., la facoltà dell'imputato di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova, con riferimento a tutti i reati contestatigli.
Questo comma, aggiunto dall'art. 187 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, è stato così sostituito dall'art. 47, comma 5, della L. 16 dicembre 1999, n. 479.