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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 598 bis
Decisioni in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti

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1. La corte provvede sull'appello in camera di consiglio. Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall'articolo...

Note:
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Questo articolo è stato inserito dall'art. 34, comma 1, lett. c), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 exart. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

A norma dell'art. 94, comma 2, del predetto D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, così come, da ultimo, modificato dall'art. 11, comma 7, del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2024, n. 18, per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2024, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, e 23 bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo la scadenza dei termini indicati al primo periodo, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo.

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