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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 581
Forma dell'impugnazione

(1)

1. L'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso, con l'enunciazione specifica, a pena di inammissibilità:

...

Note:
(1)

Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 55, della L. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.

(2)

Questo comma è stato inserito dall'art. 33, comma 1, lett. d), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

(3)

Questo comma è stato inserito dall'art. 33, comma 1, lett. d), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

A norma dell'art. 89, comma 1, del medesimo decreto, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, quando il giudice ha pronunciato ordinanza con la quale ha disposto procedersi in assenza dell'imputato, i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del medesimo decreto proseguono con l'applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato.

A norma dell'art. 89, comma 3, del D.L.vo n. 150/2022, tali disposizioni si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. Negli stessi casi si applicano anche le disposizioni dell'articolo 175 c.p.p., come modificato dal presente decreto.

(4)

Questo comma è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. o), della L. 9 agosto 2024, n. 114, a decorrere dal 25 agosto 2024.

(5)

Le parole: «di ufficio» sono state inserite dall'art. 2, comma 1, lett. o), della L. 9 agosto 2024, n. 114, a decorrere dal 25 agosto 2024.

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