
1.
Le parole: «per il giudizio» sono state così sostituite dalle attuali: «per l'udienza di comparizione predibattimentale» dall'art. 32, comma 1, lett. b), n. 1), lett. a), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.
Le parole: «in contumacia» sono state così sostituite dalle attuali: «in assenza» dall'art. 32, comma 1, lett. b), n. 1), lett. a), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.
Le parole: «e potranno essere disposte, ove ne ricorrano le condizioni, le sanzioni e le misure, anche di confisca, previste dalla legge in relazione al reato per cui si procede» sono state aggiunte dall'art. 4, comma 1, lett. c), del D.L.vo 7 dicembre 2023, n. 203.
Le parole: «, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado,» sono state così sostituite dalle attuali: «, entro il termine di cui all'articolo 554 ter, comma 2,» dall'art. 32, comma 1, lett. b), n. 1), lett. b), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.
Le parole: «e 444» sono state così sostituite dalle attuali: «, 444 e 464 bis» dall'art. 32, comma 1, lett. b), n. 1), lett. b), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.
Le parole: «segreteria del pubblico ministero» sono state così sostituite dalle attuali: «cancelleria del giudice» dall'art. 32, comma 1, lett. b), n. 1), lett. c), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.
Il segno di interpunzione: «.» è stato così sostituito dal seguente: «;» dall'art. 32, comma 1, lett. b), n. 1), lett. d), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.
Questa lettera è stata inserita dall'art. 32, comma 1, lett. b), n. 1), lett. d), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.
A norma dell'art. 92, comma 2 bis, del D.L.vo n. 150/2022, tali disposizioni in materia di giustizia riparativa si applicano nei procedimenti penali e nella fase dell'esecuzione della pena decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.
Le parole: «e per i reati previsti dall'articolo 590 bis del medesimo codice» sono state inserite dall'art. 1, comma 5, lett. g), n. 1), della L. 23 marzo 2016, n. 41.
Questo comma è stato inserito dall'art. 4, comma 4, della L. 21 febbraio 2006, n. 102.
Questo comma è stato abrogato dall'art. 98, comma 1, lett. a), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.
Le parole: «e per i reati previsti dall'articolo 590 bis del medesimo codice» sono state inserite dall'art. 1, comma 5, lett. g), n. 2), della L. 23 marzo 2016, n. 41.
Le parole: «, a pena di nullità,» sono state inserite dall'art. 32, comma 1, lett. b), n. 2), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.
La parola: «predibattimentale» è stata inserita dall'art. 32, comma 1, lett. b), n. 2), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.
Le parole tra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 32, comma 1, lett. b), n. 3), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.