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Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 2
Mare territoriale

(1) (2) (3)

Sono soggetti alla sovranità dello Stato i...

Note:
(3)

A norma dell'art. 38, comma 1, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, nella L. 19 dicembre 2019, n. 157, a decorrere dall'anno 2020 è istituita l'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti. Per piattaforma marina si intende la piattaforma con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi e sita entro i limiti del mare territoriale come individuato da questo articolo.

(4)

La L. 7 aprile 1930, n. 538, recante norme sulla lunghezza del miglio marino, così dispone:

«Articolo unico. Per le misurazioni marittime è adottato il miglio marino internazionale, pari a metri 1852.

«È abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge».

(5)

La L. 7 aprile 1930, n. 538, recante norme sulla lunghezza del miglio marino, così dispone:

«Art. un. Per le misurazioni marittime è adottato il miglio marino internazionale, pari a metri 1852.

«È abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge ».

(6)

Vedi l'art. 1 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale».

Ai sensi dell'art. 33 della L. 25 settembre 1940, n. 1424, agli effetti della vigilanza la zona di mare territoriale è fissata in 12 miglia marine.

Le linee di base diritte e le linee di chiusura dalle quali risulta l'estensione del mare territoriale sono indicate dal D.P.R. 26 aprile 1977, n. 816. Si vedano, però, gli artt. 3 e seguenti della legge 2 dicembre 1994, n. 689, di ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982.

(7)

Vedi l'art. 1 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale».

Ai sensi dell'art. 33 della L. 25 settembre 1940, n. 1424, agli effetti della vigilanza la zona di mare territoriale è fissata in 12 miglia marine.

«Le linee di base diritte e le linee di chiusura dalle quali risulta l'estensione del mare territoriale sono indicate dal D.P.R. 26 aprile 1977, n. 816».

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