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Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 40
Riduzione del canone

Qualora l'utilizzazione di beni del demanio marittimo da parte del concessionario venga ad essere ristretta per effetto di preesistenti diritti di terzi, al concessionario non è dovuto alcun indennizzo, ma si fa luogo a un'adeguata riduzione del canone, salva la facoltà prevista nel primo comma dell'art. 44 ...

Note:
(1)

V. art. 16 Reg. nav. mar. Una riduzione dei canoni di concessione, per le finalità turistico-ricreative, è disposta dall'art. 03, comma 1, lett. g), del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, nella L. 4 dicembre 1993, n. 494, citato.

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