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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 75
Danni alle opere e agli impianti portuali

In caso di danni cagionati a opere portuali o a impianti attinenti ai servizi della navigazione, il capo del compartimento provvede che ne sia accertata l'entità a mezzo dell'ufficio del genio civile ed intima al responsabile di eseguire, entro un termine determinato, le riparazioni necessarie. In caso d'urgenza o in...

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