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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 23
Uffici di porto

Nei porti e nelle altre località di maggiore importanza per la navigazione interna sono istituiti ispettorati di porto (1) e delegazioni di approdo da questi dipendenti.

L'ispettorato di...

Note:
(1)

Uffici trasferiti alle Regioni a statuto ordinario dall'art. 14 del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5.

(2)

V. il D.P.R. 5 gennaio 1954, (G.U. 23 marzo 1954, n. 67), recante norme sulla composizione del Consiglio e della Commissione portuale da istituire nei porti ed approdi della navigazione interna.

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