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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 15
Ministro competente

L'amministrazione della marina mercantile è retta dal Ministro dei trasporti e della navigazione (1).

Note:
(1)

Già Ministro per le comunicazioni e per la marina mercantile ora Ministro dei trasporti e della navigazione ai sensi dell'art. 1, della L. 24 dicembre 1993, n. 537, interventi correttivi di finanza pubblica.

Per la competenza delle Regioni a statuto speciale, vedasi:

— art. 17, lett. a), del R.D. Lvo 15 maggio 1946, n. 455, che approva lo statuto della Regione siciliana e il D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113, recante norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia di comunicazioni e trasporti;

— art. 4, n. 14 della Legge cost. 26 febbraio 1948, n. 5 che approva lo statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige;

— art. 5, n. 12, della Legge cost. 31 gennaio 1963, n. 1, che approva lo statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia;

D.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627, per l'attuazione dello statuto speciale della Regione Sardegna, in materia di pesca e saline, sul demanio marittimo e nel mare territoriale.

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