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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 26
Navi e galleggianti addetti al servizio urbano

Nei porti comunicanti con canali ed altre acque interne, il comandante del porto esercita la vigilanza sulle navi e sui galleggianti addetti al servizio urbano che entrano nelle acque marittime (1).

...

Note:
(1)

V. artt. 519-523 Reg. nav. mar.

(2)

Entrambi i ministeri sono stati soppressi e sostituiti dal Ministero dei trasporti e della navigazione. V. D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, recante «Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale e di navigazione e porti lacuali e dei relativi personali ed uffici».

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