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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 70
Impiego di navi per il soccorso

Ai fini dell'articolo precedente, l'autorità marittima o, in mancanza, quella comunale possono ordinare che le navi che si trovano nel porto o nelle vicinanze siano messe a loro disposizione con i relativi equipaggi.

Le indennità e il compenso per l'opera prestata...

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