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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 18
Personale dell'amministrazione marittima

Le funzioni amministrative attinenti alla navigazione e al traffico marittimo sono esercitate dal corpo delle capitanerie di porto (1).

Ove se ne riconosca l'opportunità, l'esercizio di...

Note:
(1)

Sulle attribuzioni e coordinamento del comando generale delle capitanerie di porto v. R.D. 19 febbraio 1940, n. 194. V. inoltre il D.L.vo 27 aprile 1948, n. 614 sulla ricostituzione dell'Ispettorato generale delle capitanerie di porto, nonché il R.D. 6 febbraio 1933, n. 391, recante il Regolamento per i servizi di cassa e di contabilità delle capitanerie di porto.

(2)

Per il conferimento dei posti di incaricato marittimo e di delegato di spiaggia, cfr. R.D. 25 novembre 1937, n. 2360.

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