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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 4
Navi e aeromobili italiani in località non soggette alla sovranità di alcuno Stato

(1) (2)

Le navi italiane in alto mare e gli aeromobili italiani in luogo e spazio non soggetto alla sovranità di alcuno Stato sono...

Note:
(1)

A questo articolo fa riferimento l'art. 49, terzo comma, della L. 21 luglio 1967, n. 613, recante norme sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla L. 11 gennaio 1957, n. 6.

L'art. 8 del D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 66, Regolamento per l'attribuzione e la sospensione temporanea dell'abilitazione ad inalberare la bandiera italiana, dispone che, durante il periodo di temporanea abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera italiana, ai fini di cui all'art. 4 codice della navigazione, la nave è considerata italiana. Essa, peraltro, non è considerata tale durante il periodo di sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera italiana (art. 14).

(2)

A questo articolo fa riferimento l'art. 49, terzo comma, della L. 21 luglio 1967, n. 613, recante norme sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla L. 11 gennaio 1957, n. 6.

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