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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 5
Legge regolatrice degli atti compiuti a bordo di navi e di aeromobili in navigazione

(1) (2)

Gli atti ed i fatti compiuti a bordo di una nave o di un aeromobile nel corso della navigazione in luogo o spazio soggetto alla...

Note:
(1)

V. la Convenzione internazionale sulle infrazioni e altri atti compiuti a bordo di aeromobili, firmata a Tokio il 14 settembre 1963 e resa esecutiva in Italia con la L. 11 giugno 1967, n. 468; la Convenzione sulla cattura illecita di aerei firmata a l'Aja il 16 dicembre 1970 e la Convenzione sulla repressione degli illeciti contro l'aviazione civile firmata a Montreal il 23 settembre 1971, ambedue rese esecutive in Italia con la L. 22 ottobre 1973, n. 506.

L'art. 8 del D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 66, Regolamento per l'attribuzione e la sospensione temporanea dell'abilitazione ad inalberare la bandiera italiana, dispone che durante il periodo di temporanea abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera italiana, ai fini di cui agli artt. 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 codice della navigazione, si intende per “legge nazionale della nave” quella italiana.

L.'art. 14 del medesimo D.P.R. dispone, poi, che, sempre ai fini di cui agli artt. 5, 7, 8, 9, 10, 11, periodo di sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera, si intende per “legge nazionale della nave” quella dello stato straniero nei cui appositi registri la nave è iscritta.

(2)

V. la Convenzione internazionale sulle infrazioni e altri atti compiuti a bordo di aeromobili, firmata a Tokio il 14 settembre 1963 e resa esecutiva in Italia con la L. 11 giugno 1967, n. 468; la Convenzione sulla cattura illecita di aerei firmata a l'Aja il 16 dicembre 1970 e la Convenzione sulla repressione degli illeciti contro l'aviazione civile firmata a Montreal il 23 settembre 1971, ambedue rese esecutive in Italia con la L. 22 ottobre 1973, n. 506.

(3)

Si vedano l'art. 16 delle disposizioni sulla legge in generale e la L. 31 maggio 1995, n. 218.

V. anche l'art. 19 della Convenzione internazionale di Ginevra del 29 aprile 1958 sull'alto mare, resa esecutiva in Italia con la L. 8 dicembre 1961, n. 1658.

(4)

V. artt. dal 16 al 31 delle disposizioni sulla legge in generale.

V. anche l'art. 19 della Convenzione internazionale di Ginevra del 29 aprile 1958 sull'alto mare, resa esecutiva in Italia con la L. 8 dicembre 1961, n. 1658.

(5)

V. art. 16 delle disposizioni sulla legge in generale.

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