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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 96
Marittimi abilitati al pilotaggio

Nelle località di approdo o di transito ove non sia costituita una corporazione di piloti, il comandante del porto può autorizzare altri marittimi a esercitare il pilotaggio.

Il servizio dei marittimi abilitati al pilotaggio è regolato dalle norme di questo capo, in...

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