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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 59
Impianto ed esercizio di depositi e stabilimenti

Le concessioni per l'impianto e per l'esercizio di depositi e stabilimenti, situati anche soltanto in parte entro i confini delle zone portuali ovvero collegati alle vie navigabili di cui all'art. 56, sono fatte dall'amministrazione della navigazione interna con le norme di cui all'articolo precedente.

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