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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 69
Soccorso a navi in pericolo e a naufraghi

L'autorità marittima, che abbia notizia di una nave in pericolo ovvero di un naufragio o di altro sinistro, deve immediatamente provvedere al soccorso, e, quando non abbia a disposizione né possa procurarsi i mezzi necessari, deve darne avviso alle altre autorità che possano utilmente intervenire.

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