News
Explora
Rubriche
Libreria
CCNL
Strumenti
Fonti
Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 13
Legge regolatrice delle obbligazioni derivanti da assistenza, salvataggio e ricupero

Le obbligazioni derivanti da assistenza, salvataggio e ricupero compiuti in alto mare sono regolate dalla legge nazionale della nave o dell'aeromobile che ha prestato il soccorso o compiuto il ricupero.

La stessa legge regola la ripartizione del compenso per...

Note:
(1)

Si vedano gli artt. 57-63 della L. 31 maggio 1995, n. 218. V. anche la Convenzione internazionale sulle infrazioni e altri atti compiuti a bordo di aeromobili, firmata a Tokio il 14 settembre 1963 e resa esecutiva in Italia con la L. 11 giugno 1967, n. 468; la Convenzione sulla cattura illecita di aerei firmata a l'Aja il 16 dicembre 1970 e la Convenzione sulla repressione degli illeciti contro l'aviazione civile firmata a Montreal il 23 settembre 1971, ambedue rese esecutive in Italia con la L. 22 ottobre 1973, n. 506.

L'art. 8 del D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 66, Regolamento per l'attribuzione e la sospensione temporanea dell'abilitazione ad inalberare la bandiera italiana, dispone che durante il periodo di temporanea abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera italiana, ai fini di cui agli artt. 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 codice della navigazione, si intende per “legge nazionale della nave” quella italiana.

L'art. 14 del medesimo D.P.R. dispone, poi, che, sempre ai fini di cui agli artt. 5, 7, 8, 9, 10, 11, periodo di sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera, si intende per “legge nazionale della nave” quella dello stato straniero nei cui appositi registri la nave è iscritta.

(2)

V. art. 25 delle disposizioni sulla legge in generale.

Il tuo sistema intelligente di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?