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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 20
Vigilanza sulla navigazione e sul traffico all'estero

La vigilanza sulla navigazione e sul traffico marittimo nazionale all'estero è esercitata dalle autorità consolari (1).

Note:
(1)

Sulle funzioni e sui poteri consolari vedasi per ultimi: L. 4 aprile 1940, n. 353 e D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.

V. inoltre il D.M. 23 agosto 1968, recante norme relative all'esenzione del diritto di spedizione, di cui all'art. 41 della tabella dei diritti consolari, per le navi che effettuino scalo al solo fine di provvedere allo sbarco o all'imbarco di persone a causa di forza maggiore.

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