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Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 65
Imbarco e sbarco

Il comandante del porto regola e vigila, secondo le disposizioni del regolamento, il carico, lo scarico e il deposito delle merci, l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri.

Le operazioni di carico, scarico e deposito di armi, munizioni e merci pericolose sono...

Note:
(1)

Quanto alle armi e munizioni, si vedano, principalmente, la L. 23 dicembre 1974, n. 694, disciplina del porto delle armi a bordo degli aeromobili, la

L. 18 aprile 1975, n. 110. Provvedimento non presente in banca dati.
L. 18 aprile 1975, n. 110, norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli espolosivi, il
D.M. 2 settembre 1977. Provvedimento non presente in banca dati.
D.M. 2 settembre 1977
sul documento di accompagnamento necessario per il trasporto delle armi, di parti di esse, di munizioni e di esplosivi.

Per le altre merci pericolose si veda, in generale, il D.P.R. 9 maggio 1968, n. 1008, regolamento per l'imbarco, trasporto per mare, sbarco e trasbordo delle merci pericolose in colli, attuato da numerosi provvedimenti specifici di esecuzione.

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