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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 93
Responsabilità del pilota

(1)

Il pilota è responsabile per i danni cagionati da atti da esso compiuti o fatti da esso determinati durante il pilotaggio quando venga provato che l'evento dannoso occorso alla nave, a persone o a cose deriva da...

Note:
(1)

Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 2, della L. 1 dicembre 2016, n. 230.

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