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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 30
Uso del demanio marittimo

L'amministrazione della marina mercantile regola l'uso del demanio marittimo e vi esercita la polizia (1)(2).

Note:
(1)

V. L. 7 gennaio 1937, n. 191 e la L. 5 marzo 1963, n. 366; nonché l'art. 13 cpv. della L. 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali.

(2)

V. art. 10, secondo comma, della L. 6 agosto 1967, n. 765, per quanto attiene alle costruzioni sul demanio marittimo.

Le funzioni amministrative aventi finalità turistiche e ricreative, concernenti l'utilizzazione a tali scopi del demanio marittimo, sono state trasferite alle Regioni a statuto ordinario dall'art. 59 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

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