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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 6
Legge regolatrice dei diritti reali e di garanzia su navi ed aeromobili

La proprietà, gli altri diritti reali e i diritti di garanzia sulle navi e sugli aeromobili, nonché le forme di pubblicità degli atti di costituzione, trasmissione ed estinzione di tali diritti, sono regolati dalla legge nazionale della nave o dell'aeromobile ...

Note:
(1)

Si vedano gli artt. 51-55 della L. 31 maggio 1995, n. 218, riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, i quali dispongono:

«51. (Possesso e diritti reali). 1. Il possesso, la proprietà e gli altri diritti reali sui beni mobili ed immobili sono regolati dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano.

«2. La stessa legge ne regola l'acquisto e la perdita, salvo che in materia successoria e nei casi in cui l'attribuzione di un diritto reale dipenda da un rapporto di famiglia o da un contratto».

«52. (Diritti reali su beni in transito). 1. I diritti reali su beni in transito sono regolati dalla legge del luogo di destinazione».

«53. (Usucapione di beni mobili). 1. L'usucapione di beni mobili è regolata dalla legge dello Stato in cui il bene si trova al compimento del termine prescritto».

«54. (Diritti su beni immateriali). 1. I diritti su beni immateriali sono regolati dalla legge dello Stato di utilizzazione».

«55. (Pubblicità degli atti relativi ai diritti reali). 1. La pubblicità degli atti di costituzione, trasferimento ed estinzione dei diritti reali è regolata dalla legge dello Stato in cui il bene si trova al momento dell'atto».

L'art. 5, secondo comma, del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni, nella L. 27 febbraio 1998, n. 30, ha così disposto:

«Ai fini dell'art. 6 c.n., le navi per le quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 145, comma 2, del medesimo codice restano soggette alla legge dello Stato responsabile del registro sottostante».

L'art. 8 del D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 66, Regolamento per l'attribuzione e la sospensione temporanea dell'abilitazione ad inalberare la bandiera italiana, dispone che, ai fini dell'art. 6 del codice della navigazione si intende per “legge nazionale della nave” quella dello Stato responsabile del “registro sottostante”, come da esso definito, durante il periodo di temporanea abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera italiana.

L'art. 14 del medesimo D.P.R. dispone, poi, che, sempre ai fini dell'art. 6 codice della navigazione, durante il periodo di sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera si intende per “legge nazionale della nave” quella italiana.

(2)

V. art. 22 delle disposizioni sulla legge in generale.

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