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Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 36
Concessione di beni demaniali

(1) (2)

L'amministrazione marittima, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, può concedere l'occupazione e l'uso, anche...

Note:
(*)

Questo comma è stato abrogato dall'art. 11, comma 1, lett. a), della L. 15 dicembre 2011, n. 217.

(*)

Questo comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 250, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(*)

Questo comma è stato inserito dall'art.13 della L. 8 luglio 2003, n. 172 e poi così modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a), della L. 15 dicembre 2011, n. 217.

(1)

A norma dell'art. 199, comma 3, lett. b), del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella L. 17 luglio 2020, n. 77, al fine di ridurre gli effetti economici derivanti dalla diffusione del COVID-19 e dalle conseguenti misure di prevenzione e contenimento adottate la durata delle concessioni rilasciate nei porti ai sensi di questo articolo attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto, é prorogata di 12 mesi.

A norma dell'art. 4 del medesimo decreto la proroga non si applica in presenza di procedure di evidenza pubblica relative al rilascio delle autorizzazioni o delle concessioni previste da questo articolo già definite con l'aggiudicazione alla data del 23 febbraio 2020.

(2)
(3)

V. artt. 5-40, 516, 518 e 524 Reg. nav. mar.

L'art. 01, premesso all'art. 1, dalla L. 4 dicembre 1993, n. 494, di conversione del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime, così precisa:

«1. La concessione di beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per i servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attività:

a) gestione di stabilimenti balneari:

b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;

c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;

d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;

e) esercizi commerciali;

f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione.

« [2. Le concessioni di cui al comma 1, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, hanno durata di quattro anni: possono comunque avere durata differente su richiesta motivata degli interessati] *.

2 bis. Le concessioni di cui al comma 1 che siano di competenza statale sono rilasciate dal capo del compartimento marittimo con licenza **.

2 ter. Le concessioni di cui al comma 1 sono revocate qualora il concessionario si renda, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, responsabile di gravi violazioni edilizie, che costituiscono inadempimento agli obblighi derivanti dalla concessione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296» ***.

(4)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 3 del D.P.R. 13 luglio 1954, n. 747, provvedimento successivamente abrogato dall'Allegato A, previsto dall'

D.L. 25 giugno 2008, n. 112. Provvedimento non presente in banca dati.
art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella
L. 6 agosto 2008, n. 133. Provvedimento non presente in banca dati.
L. 6 agosto 2008, n. 133
, a far data dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto (Suppl. ord. alla G.U. Serie gen. - n. 147 del 25 giugno 2008).

(5)

V. artt. 8, 9, 10, 42 e 54 Reg. nav. mar.

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