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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 80
Uso di armi ed accensione di fuochi nei porti

Nei porti e nelle località di sosta o di transito delle navi sono sottoposti all'autorizzazione del comandante del porto l'uso di armi, la deflagrazione di sostanze esplosive, nonché l'accensione di luci o di fuochi che possa turbare il servizio di segnalamento.

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