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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 78
Lavori di escavazione lungo le sponde dei canali sboccanti nei porti

L'apertura di cave di pietra e l'esecuzione di ogni altro lavoro di escavazione lungo le sponde di canali o di altri corsi d'acqua sboccanti in un porto sono sottoposte all'autorizzazione del capo del compartimento.

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