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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale | 28 lug 1989 | N. 271 | Art. 106
Gazzetta uff. 05/08/1989, n. 182
Informativa al giudice civile o amministrativo che ha redatto denuncia di reato

1. Nel caso previsto dall'art. 331 comma 4 del codice, il procuratore della Repubblica informa senza ritardo il giudice civile o amministrativo delle richieste da lui formulate alla conclusione delle indagini preliminari.

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