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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale | 28 lug 1989 | N. 271 | Art. 152
Gazzetta uff. 05/08/1989, n. 182
Facoltà delle parti nel caso di perizia disposta nel dibattimento

1. Quando il giudice ha disposto la citazione del perito a norma dell'art. 508 comma 1 del codice, le parti hanno facoltà di presentare al dibattimento, anche senza citazione, i propri consulenti tecnici a norma dell'art. 225 del codice.

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