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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale | 28 lug 1989 | N. 271 | Art. 185
Gazzetta uff. 05/08/1989, n. 182
Assunzione delle prove nel procedimento di esecuzione

1. Il giudice, nell'assumere le prove a norma dell'art. 666 comma 5 del codice, procede senza particolari formalità anche per quanto concerne la citazione e l'esame dei testimoni e l'espletamento della perizia.

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