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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale | 28 lug 1989 | N. 271 | Art. 127
Gazzetta uff. 05/08/1989, n. 182
Comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale

(1)

1. La segreteria del pubblico ministero trasmette ogni mese (2) al procuratore generale presso la corte di appello i dati di cui al comma 3...

Note:
(1)

Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 41, comma 1, lett. n), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

Si riporta il testo precedente:

«Art. 127 (Comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale)

1. La segreteria del pubblico ministero trasmette ogni settimana al procuratore generale presso la corte di appello un elenco delle notizie di reato contro persone note per le quali non è stata esercitata l'azione penale o richiesta l'archiviazione entro il termine previsto dalla legge o prorogato dal giudice (405, 406 c.p.p.).».

(2)

La parola: «settimana» è stata così sostituita dalla attuale: «mese» dall'art. 3, comma 1, lett. b), n. 1), punto 1.1), del D.L.vo 19 marzo 2024, n. 31.

(3)
(4)

Le parole: «di cui all'articolo 415 ter, comma 3, primo e secondo periodo» sono state così sostituite dalle attuali: «fissati ai sensi dell'articolo 415 ter, commi 4 e 5,» dall'art. 3, comma 1, lett. b), n. 1), punto 1.3), del D.L.vo 19 marzo 2024, n. 31.

(6)

Questo comma è stato inserito dall'art. 8, comma 1, della L. 24 novembre 2023, n. 168.

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