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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale | 28 lug 1989 | N. 271 | Art. 110 ter
Gazzetta uff. 05/08/1989, n. 182
Informazione sulle iscrizioni

(1)

1. Il pubblico ministero, quando presenta una richiesta al giudice per le indagini preliminari, indica sempre la notizia di reato e il nome della persona a cui il reato è attribuito.

Note:
(1)

Questo articolo è stato inserito dall'art. 41, comma 1, lett. m), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 exart. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

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