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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale | 28 lug 1989 | N. 271 | Art. 121
Gazzetta uff. 05/08/1989, n. 182
Liberazione dell'arrestato o del fermato

1. Oltre che nei casi previsti dall'art. 389 del codice, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che l'arrestato o il fermato sia posto immediatamente in libertà quando ritiene di non dovere richiedere l'applicazione di misure coercitive.

2. Nel caso di liberazione...

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