News
Explora
Rubriche
Libreria
CCNL
Strumenti
Fonti
Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale | 28 lug 1989 | N. 271 | Art. 153
Gazzetta uff. 05/08/1989, n. 182
Liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile

1. Agli effetti dell'art. 541 comma 1 del codice, le spese sono liquidate dal giudice sulla base della nota che la parte civile presenta al più tardi insieme alle conclusioni.

Il tuo sistema intelligente di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?