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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale | 28 lug 1989 | N. 271 | Art. 143 bis
Gazzetta uff. 05/08/1989, n. 182
Adempimenti in caso di sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato

(1) (2)

1. Quando il giudice emette la sentenza di cui all'articolo...

Note:
(1)

Questo articolo è stato inserito dall'art. 14 della L. 28 aprile 2014, n. 67.

A norma dell'art. 15 bis, comma 1, della L. 28 aprile 2014, n. 67, inserito dalla L. 11 agosto 2014, n. 118 - con decorrenza dal 22 agosto 2014, le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l'imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità.

(2)

Le parole: «sospensione del processo per assenza» sono state così sostituite dalle attuali: «sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte» dall'art. 41, comma 1, lett. u), n. 1), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

(3)

Le parole: «Quando il giudice dispone la sospensione ai sensi dell'articolo 420 quater del codice, la relativa ordinanza e il decreto di fissazione dell'udienza preliminare ovvero il decreto che dispone il giudizio o il decreto di citazione a giudizio sono trasmessi» sono state così sostituite dalle attuali: «Quando il giudice emette la sentenza di cui all'articolo 420 quater del codice, ne dispone la trasmissione» dall'art. 41, comma 1, lett. u), n. 2), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

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