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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale | 28 lug 1989 | N. 271 | Art. 182
Gazzetta uff. 05/08/1989, n. 182
Procedura in caso di insolvibilità

(1)

1. Se la procedura esecutiva per il recupero della pena pecuniaria o di una rata di essa ha esito negativo, la cancelleria del giudice dell'esecuzione trasmette copia degli atti al pubblico ministero perché proceda...

Note:
(1)

Questo articolo è stato abrogato dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. L'art. 237 del medesimo provvedimento regolava la procedura in caso di insolvibilità; la Corte costituzionale con sentenza n. 212 del 18 giugno 2003, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dello stesso articolo 237, degli articoli 238 e 299, nella parte in cui abrogava l'art. 660 c.p.p., facendo quindi rivivere questo articolo.

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