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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale | 28 lug 1989 | N. 271 | Art. 144
Gazzetta uff. 05/08/1989, n. 182
Spese e indennità per i testimoni, periti e consulenti tecnici

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1. Gli importi delle spese e delle indennità dovuti ai testimoni, periti e consulenti tecnici citati a richiesta delle parti private non ammesse al gratuito patrocinio sono anticipati dalle parti...

Note:
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Questo articolo è stato abrogato dall'art. 199 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Si veda ora l'art. 199 del medesimo provvedimento, di cui si riporta il testo:

«199 (L). (Pagamento delle spese di viaggio e indennità spettanti a testimoni e consulenti tecnici citati a richiesta di parte nel processo penale). 1. Le spese di viaggio e le indennità spettanti a testimoni e consulenti tecnici citati a richiesta di parte nel processo penale sono quantificate dal funzionario addetto all'ufficio che emette ordine di pagamento a carico della parte che ha richiesto la citazione».

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