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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale | 28 lug 1989 | N. 271 | Art. 136
Gazzetta uff. 05/08/1989, n. 182
Limiti all'effetto estintivo

1. L'effetto estintivo previsto dall'art. 445 comma 2 del codice non si produce se la persona nei cui confronti la pena è stata applicata si sottrae volontariamente alla sua esecuzione.

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