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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale | 28 lug 1989 | N. 271 | Art. 150
Gazzetta uff. 05/08/1989, n. 182
Esame delle parti private

1. L'esame delle parti private, nell'ordine previsto dall'art. 503 comma 1 del codice, ha luogo appena terminata l'assunzione delle prove a carico dell'imputato.

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